Quali sono le principali modifiche apportate dalla Riforma Cartabia al diritto del lavoro.

La riforma Cartabia, approvata dal Parlamento nel 2022, ha introdotto varie modifiche nella disciplina dei processi civili, penali, di famiglia e anche di diritto del lavoro; queste modifiche, che riguardano essenzialmente l’aspetto formale delle procedure, ricomprendono anche disposizioni che hanno dirette conseguenze sul piano sostanziale.

Per il diritto del lavoro la riforma, oltre a meglio regolamentare le disposizioni dei giudizi,  ha in particolare:

  • Modificato le norme nei giudizi di impugnativa del licenziamento
  • Introdotto la negoziazione assistita accanto alle procedure conciliative già esistenti
  • Semplificato le procedure per i soci di cooperativa
  • Riorganizzato le procedure per il licenziamento discriminatorio e/o ritorsivo

Modifica dell’impugnativa del licenziamento

In materia di impugnativa del licenziamento la riforma Cartabia cerca di superare gli aspetti più complicati della precedente disciplina, così come era stata modificata dalla riforma Fornero.

Restano ferme le tempistiche per impugnare il licenziamento e promuovere il relativo giudizio, ma viene data al Giudice del lavoro una nuova possibilità di meglio organizzare le questioni e i tempi relativi, operando una valutazione anche sull’urgenza, abbreviando eventualmente i termini quando lo ritiene necessario.

La negoziazione assistita accanto ai precedenti strumenti di definizione delle vertenze

La riforma Cartabia ha inoltre introdotto la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per la definizione delle controversie in materia di lavoro. La negoziazione assistita è un procedimento stragiudiziale che consente alle parti, assistite dai propri legali, di raggiungere un accordo in modo rapido e informale ma con valore definitivo.

In caso di buon esito della contrattazione, l’accordo è depositato presso la cancelleria del Tribunale competente, che lo omologa senza ulteriori accertamenti. In caso di mancato accordo, le parti possono proseguire il giudizio ordinario.

La negoziazione assistita può essere utilizzata per la definizione di tutte le controversie in materia di lavoro, compresi i licenziamenti.

La negoziazione non costituisce in alcun modo presupposto necessario per il giudizio inerente, si affianca  invece alle altre diverse già previste modalità stragiudiziali di diritto del lavoro (transazione, conciliazione sindacale e arbitrato) senza confondere le diverse finalità.

Semplificazione delle procedure per i soci di cooperativa

I soci di cooperativa, nel caso di licenziamento o di cessazione del rapporto, possono trovarsi a dover affrontare contemporaneamente aspetti di diritti del lavoro e diversi aspetti di diritto associativo, che in precedenza dovevano essere decisi rispettivamente dal Giudice del lavoro e dalla sezione specializzata del  Tribunale ordinario.

Con la riforma Cartabia invece tutte le questioni, nel caso di licenziamento o di cessazione del rapporto, vengono ora attribuite al Giudice del lavoro, evitando così le complessità nonché le possibili incongruenze e contraddizioni che potevano derivare da valutazioni e decisioni spettanti a giudici diversi.

Il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo

Il licenziamento discriminatorio è una situazione di grande importanza, che ha trovato dovuto riconoscimento e tutela nel codice delle pari opportunità del 2006; tale disciplina è stata poi estesa dalla giurisprudenza anche al diverso caso di licenziamento ritorsivo.

Il licenziamento discriminatorio è quello determinato da caratteristiche personali del lavoratore, come ad esempio, il sesso, le convinzioni religiose e politiche, l’etnia e le condizioni di salute. Il licenziamento ritorsivo riguarda invece un’ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro ad un comportamento legittimo del lavoratore, se riguarda diritti derivanti dal rapporto di lavoro o ad esso connessi.

La riforma Cartabia ha ulteriormente rafforzato la tutela in questi ambiti stabilendo che, a seguito di accertamento della natura discriminatoria o ritorsiva, il licenziamento è automaticamente nullo con conseguente diritto all’immediata reintegra oltre che al dovuto risarcimento.

Va però tenuto presente che, se la prova del comportamento discriminatorio è facilmente ricavabile, meno lo è quella del comportamento ritorsivo, che sarà onere del lavoratore dover dimostrare.

Riflessioni in merito

Le novità introdotte dalla riforma Cartabia in materia di impugnazione dei licenziamenti, della negoziazione assistita, della parificazione delle tutele per il lavoratore socio di cooperativa e il rafforzamento della tutela per il licenziamento discriminatorio e ritorsivo, rappresentano un significativo passo avanti nella tutela dei diritti dei lavoratori ma anche un giusto bilanciamento.

Si tratta comunque di disposizioni parziali che rientrano in un quadro normativo molto più ampio e articolato, dove convergono anche aspetti diversificati che, oltre a non avere una disciplina unitaria e coerente, spesso presenta incongruenze, lacune e a volte anche contraddizioni.

Anche per questi motivi le novità introdotte dalla riforma Cartabia saranno oggetto di attenta analisi e valutazione da parte della dottrina e della giurisprudenza.

Servirà in materia una previa attenta valutazione delle varie possibilità e, se occorre, contattaci.