Società di persone (ss, snc, sas) e società di capitali (srl e spa) si differenziano per vari aspetti, riguardanti il ruolo dei soci, l’organizzazione della società e i suoi aspetti patrimoniali.

Elemento personale e elemento patrimoniale

Il primo aspetto distintivo riguarda l’elemento personale e il ruolo del socio, che sono rilevanti nelle società di persone, mentre nelle società di capitale il grado di importanza è dato dalla quota di capitale sottoscritto (elemento patrimoniale).

Una forma intermedia è invece presente nelle società cooperative, dove vi è una contemporanea rilevanza dell’elemento e del ruolo personale dei soci unitamente alle quote patrimoniali sottoscritte dagli stessi, ma la disciplina e la regolamentazione delle cooperative è completamente diversa, costituendo così materia del tutto estranea a quanto stiamo esaminando.

Personalità giuridica

La personalità giuridica è elemento essenziale delle società di capitali che manca invece nelle società di persone, con conseguenze sia sul piano patrimoniale, in relazione alla responsabilità dei soci, che sul piano organizzativo per cui, mentre nelle società di capitali le decisioni sono affidate ad amministratori nominati, nelle società di persone sono di norma competenza di tutti i soci.

Responsabilità dei soci

La conseguenza patrimoniale dell’assenza di personalità giuridica nelle società di persone è che i soci sono personalmente responsabili delle obbligazioni della società e ne rispondono quindi anche con il proprio patrimonio, mentre nelle società di capitali vi è netta distinzione tra il patrimonio societario e quello dei singoli soci, che non sono tenuti a rispondere dei debiti societari.

Patrimonio della società

La personalità giuridica delle società di capitali fa si che il patrimonio di quest’ultima sia inscindibilmente legata all’andamento positivo o negativo della società, che ne determina l’aumento o la diminuzione del valore. Nelle società di persone, invece, quanto i soci hanno versato per costituire la società è di norma meno sensibile all’andamento societario, venendo coinvolto solo in circostanze di rilevante entità da documentarsi, rimanendo così tendenzialmente stabile fino al termine del rapporto societario.

Ulteriore conseguenza della personalità giuridica delle società di capitali è la trasferibilità da parte del socio della sua parte di patrimonio societario tramite la cessione delle proprie quote. Questo non avviene invece nelle società di persone dove i beni intestati alla società rimangono della medesima e possono essere suddivisi solo con la liquidazione finale  a chiusura di ogni attività.

Il venir meno del rapporto societario

Il rapporto societario viene meno con il termine della società e conseguente liquidazione del patrimonio.

Ci sono però casi in cui il rapporto societario viene meno anticipatamente nei confronti di uno o più soci e questo può accadere per diversi motivi determinati dalla legge (esclusioni), dagli altri soci (estromissione) o dallo stesso socio (recesso). Anche in questo ambito sono presenti delle differenze tra società di persone e società di capitali.

1. Esclusione:

Nelle società di capitali i motivi di esclusione riguardano il mancato versamento dei conferimenti pattuiti oppure i casi previsti dall’atto costitutivo quali giusta causa di esclusione.

Nelle società di persone, invece, il socio può essere escluso soltanto se dichiarato fallito o se perde la capacità giuridica per interdizione o inabilitazione.

2. Estromissione:

Nelle società di capitali i presupposti per l’estromissione assomigliano a quelli dell’esclusione, ma, caratterizzandosi per una diversa gravità, necessitano in aggiunta di espressa delibera dell’assemblea in tal senso. Nelle società di persone la rilevanza personale del socio ha ripercussioni anche sui motivi di  estromissione; infatti, un socio può essere estromesso solo nei casi di impossibilità permanente a  svolgere l’attività lavorativa prevista oppure quando si rende responsabile di gravi inadempimenti o    altre condotte incompatibili con il proseguimento del rapporto societario. L’estromissione del socio deve essere deliberata a maggioranza, non partecipa alla votazione il socio coinvolto.

3.Recesso:

Nelle società di capitali il socio può decidere di recedere soltanto al termine del rapporto societario non prorogato, oppure per specifiche questioni che mutano sostanzialmente l’assetto operativo della società o le condizioni di partecipazione economica.

Nelle società di persone, invece, vige il principio del libero recesso per cui il socio può recedere dal  rapporto societario in qualsiasi momento, con un preavviso di tre mesi senza precisarne i motivi e  senza formalità particolari. Nel caso in cui il recesso sia conseguente a gravi comportamenti scorretti  o illegittimi da parte degli altri soci si ha l’ipotesi di recesso per giusta causa, in forza del quale spetta  al socio uscente anche un diritto risarcitorio per gli eventuali danni subiti, nel momento in cui viene provata la violazione degli obblighi del contratto sociale.

In tutti questi casi è previsto un rimborso all’ex socio che, nel caso di società di capitale è strettamente proporzionato al patrimonio della società al momento dell’esclusione, mentre in caso di società di persone è di norma pari a quanto versato al momento dell’atto costitutivo, potendo anche esserci una interferenza tra il valore nominale delle quote e il diverso costo per il precedente acquisto di tali quote.

Un caso particolare è quello della società di persone con soli due soci; infatti, in ragione del rapporto paritario tra i due soci non è possibile l’estromissione di uno dei due e, nel caso in cui uno dei due soci decida di recedere, viene meno il rapporto societario con conseguente liquidazione del patrimonio, a meno che l’altro socio non trovi un sostituto.

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